REGOLAMENTO

Premessa

Il presente documento contiene una esemplificazione del Regolamento destinato all’organizzazione e al funzionamento degli Organismi di composizione della crisi (di seguito, OCC), costituiti, quale articolazione interna degli Ordini Territoriali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 (di seguito, legge n. 3/2012) come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, e dell’art. 4 del decreto n. 202 del 24 settembre 2014 (di segutio, d.m. n. 202/2014) adottato dal Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico. Tale versione del Regolamento, che integra e aggiorna quella pubblicata nel mese di maggio 2016, approfondisce alcuni aspetti della disciplina recata nel citato d.m. n. 202/2014 e recepisce alcune indicazioni emerse, più di recente, dalle prassi dei singoli OCC.

È in ogni caso opportuno precisare che si tratta di un modello che gli OCC sono liberi di adottare o meno: le previsioni del Regolamento potranno essere applicate dai singoli OCC tenendo in considerazione le effettive esigenze correlate alla dimensione, alla struttura e all’organizzazione interna dell’Ordine Territoriale di riferimento. Con riferimento alla struttura del nuovo Regolamento, si evidenzia che lo stesso si compone di 19 articoli e di due allegati, vale a dire il Codice Etico, a cui il gestore ha l’obbligo di conformarsi nell’espletamento della propria attiività (all. A), e il procedimento per l’applicazione delle sanzioni e l’individuazione dei criteri di sostituzione dei gestori, predisposto ai sensi dell’art. 10 del d.m. n. 202/2014 (all. B). Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo del referente, specificandone le funzioni, le incompatibilità, la nomina e la durata dell’incarico: a titolo d’esempio, in relazione a tale ultimo profilo, si è previsto che la cessazione del referente per scadenza naturale dell’incarico produce effetto dalla nomina del nuovo referente successivamente all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine (art. 6). Con riferimento, infine, all’aspetto alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese si è chiarito che, salvo differente accordo con il debitore, l’OCC può valutare l’opportunità che sia versato dal debitore un acconto sul compenso complessivo e che, in ogni caso, il compenso sia dovuto indipendentemente dall’esito delle attività svolte, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Regolamento dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento degli Avvocati e Dottori Commercialisti di Viterbo

Articolo 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla legge n. 3/2012, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite dall’OCC.

Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 202/2014 e disciplina l’organizzazione dell’OCC che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge n. 3/2012, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti e iscritti nell’Elenco dei gestori, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Il presente Regolamento si ispira ai principi di legalità, riservatezza e trasparenza.

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione interna dell’Organismo costituito dagli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Viterbo, costituiti in associazione fra di loro (per brevità A.Co.A.Vit)

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI DELL’OCC

L’OCC svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del d.m. n. 202/2014. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell’OCC è tenuto all’obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell’espletamento del proprio incarico.

Articolo 3 – ORGANIZZAZIONE DELL’OCC

La riservatezza e indipendenza dell’OCC sono garantite da specifica organizzazione contabile amministrativa e gestionale.

Articolo 4 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell’OCC, vale a dire il Presidente dell’ACOAVIT ovvero il referente in qualità di suo procuratore, ne cura l’iscrizione nella sezione A del Registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 5 – ORGANI

Per provvedere al funzionamento dell’OCC e alla gestione delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:
a) un referente;
b) una segreteria amministrativa.
Presso il referente e presso la segreteria amministrativa vengono depositate e custodite le domande pervenute all’OCC e la documentazione allegata a corredo.

Articolo 6 – REFERENTE

Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l’attività dell’OCC e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.
Il referente è nominato dal Consiglio Direttivo dell’ACOAVIT.
Il referente dura in carica tre anni e può essere rinominato.
La cessazione del referente per scadenza naturale dell’incarico produce effetto dalla nomina del nuovo referente successivamente alla delibera del Consiglio Direttivo dell’ACOAVIT.
Il referente può essere revocato per gravi motivi dal Consiglio Direttivo.
Il referente cura l’organizzazione e la gestione dell’OCC. Egli inoltre:
- svolge il proprio incarico con indipendenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) del d.m. n. 202/2014 , ed e imparzialità;
- esamina le domande pervenute dai professionisti interessati e delibera sull’ammissione nell’elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- propone il nominativo del liquidatore nei casi di cui all’art. 13, comma 1, legge n. 3/2012;
- è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’Elenco dei gestori di cui all’art. 9 del presente Regolamento;
- è responsabile della tenuta del registro delle procedure;
- monitora la regolare, costante e tempestiva attività dei gestori per il corretto svolgimento dell’incarico affidato;
- segnala ai Consigli dell’Ordine e a quello Direttivo dell’OCC le violazioni della legge, del Regolamento e del codice etico dei gestori iscritti nell’Elenco;
- propone ai Consigli dell’Ordine ed a quello Direttivo dell’OCC ogni iniziativa volta a migliorare il funzionamento dell’OCC e della segretaria amministrativa;
- relaziona a Consiglio Direttivo dell’ACOAVIT, una volta all’anno in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio, sul funzionamento dell’OCC e propone allo stesso ogni modifica del Regolamento e degli Allegati che si rendesse necessaria allo scopo di migliorare il funzionamento e la qualità del servizio.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell’OCC superiori, nel mese, ad Euro 500,00 e deliberati dal referente, dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d’urgenza dal referente stesso.
Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro isitituito presso il Ministero della Giustizia di cui all’art. 3 del d.m. n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell’OCC iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori, adottate dall’OCC ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 5, del d.m. n. 202/2014.
L’attività prestata dal referente potrà essere oggetto di compenso, deliberata dal Consiglio Direttivo all’atto della nomina o successivamente su proposta dello stesso Referente. Il compenso graverà sugli introiti dell’OCC nella misura e secondo criteri che verranno deliberati dal Consiglio Direttivo. In nessun caso il compenso del referente potrà gravare sulle indennità riconosciute ai gestori per ogni singolo affare.

Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa è composta da un segretario nominato dal Consiglio Direttivo dell’ACOAVIT e da un numero di due persone fisiche con compiti operativi, scelte dallo stesso Consiglio Direttivo, tra il personale dipendente dell’Ordini associati. La segreteria ha sede presso l’Organismo.
Essa svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi. Presso la segreteria è tenuto, anche con modalità informatica, un registro delle procedure.

La segreteria accetta le domande pervenute qualora esse siano presentate personalmente o a mezzo PEC e:
a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
b) effettua l’annotazione nell’apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
c) verifica l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute.

Articolo 8 – REGISTRO DELLE PROCEDURE

Presso la segreteria dell’OCC è tenuto il registro delle procedure. Nel registro vengono riportate le procedure assegnate, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

Articolo 9 – ELENCO DEI GESTORI

Presso la segreteria dell’OCC è tenuto e aggiornato, sotto la responsabilità del referente, un Elenco dei gestori.
L’ Elenco è accessibile da parte di chiunque ne faccia richiesta.

Possono essere iscritti nell’Elenco i professionisti iscritti negli Albi degli Avvocati e Dottori Commercialisti di Viterbo, purché in possesso dei requisiti stabiliti nell’art. 4, commi 5 e 6, d.m. n. 202/2014.
Coloro che intendono iscriversi nell’Elenco dei gestori dovranno presentare domanda all’OCC, nelle modalità da questo stabilite, il quale accerterà la sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

La domanda d’iscrizione deve in ogni caso contenere:
a) l’indicazione degli estremi dell’iscrizione all’Albo professionale di appartenenza del richiedente;
b) la certificazione dei requisiti di formazione e di onorabilità di cui al d.m. n. 202/2014 o leggi o provvedimenti successivi;
c) gli estremi della polizza assicurativa del professionista, estesa alla copertura di eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle funzioni nell’ambito della gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio;
d) l’accettazione del Regolamento dell’OCC;
e) la disponibilità a svolgere le funzioni di gestore dell’OCC;
Contro la delibera di non ammissione il richiedente potrà proporre ricorso al rispettivo Consiglio dell’Ordine entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione che andrà effettuata a mezzo PEC.

Nel caso di ricorso contro un provvedimento di ammissione presentato da soggetto diverso dal richiedente, il termine di trenta giorni per proporre ricorso comincerà a decorrere dal giorno in cui la decisione di ammissione risulti annotata nel libro delle deliberazioni del rispettivo Consiglio dell’Ordine.
Fermo restando quanto previsto nell’Allegato B al presente Regolamento, costituisce motivo di cancellazione dall’Elenco:
a) la sopravvenuta assenza dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 4, comma 8, d.m. n. 202/2014;
a) la sopravvenienza di motivi che non ne avrebbero consentito l’iscrizione;
c) la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento biennale di durata non inferiore a quaranta ore di cui all’art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 202/2014.

Articolo 10 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestore della crisi e per assolvere l’incarico ricevuto, l’iscritto all’Elenco di cui all’art. 9 del presente Regolamento deve aver adempiuto agli obblighi formativi di cui all’art. 4, commi 5 e 6, del d.m. n. 202/2014 e agli obblighi relativi alla formazione professionale continua (FPC) previsti dall’ordinamento professionale.

Articolo 10-bis – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Possono presentare domanda di iscrizione all’Organismo di Composizione della Crisi costituito dagli Ordini degli Avvocati e Dottori Commercialisti di Viterbo, esclusivamente gli iscritti ai rispettivi ordini territoriali.

Articolo 11 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del gestore della crisi viene effettuata dal referente tra i professionisti iscritti nell’Elenco di cui all’art. 9 del presente Regolamento secondo criteri di rotazione che tengano conto, sia degli incarichi già affidati, sia della natura e dell’importanza della situazione della crisi.
Le prestazioni inerenti alle funzioni del gestore della crisi possono essere svolte in forma collegiale. Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal d.m. n. 202/2014. Il gestore della crisi è tenuto al rispetto del Codice etico (all’Allegato A) e svolge il proprio incarico con imparzialità e indipendenza. Egli è tenuto all’obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell’espletamento del proprio incarico.
Fatte salve le ulteriori previsioni dei Codici deontologici delle professioni regolamentate, il gestore non può ricevere dal debitore alcun incarico professionale o di differente natura per dodici mesi successivi alla chiusura della procedura di composizione della crisi.

Articolo 12 – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento della nomina, l’accettazione dell’incarico.
Contestualmente all’accettazione dell’incarico, fatte salve altre specifiche disposizioni di legge, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità (cfr. Allegato A).

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC all’OCC ed al Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, ovvero della domanda di liquidazione, ai sensi di quanto previsto dall’art.11, comma 4, d.m. n. 202/2014. A seguito dell’accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Articolo 13 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, ONORABILITÀ E INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi, ai fini dell’assunzione dell’incarico, deve essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui agli artt. 4 e 11 del d.m. n. 202/2014 (cfr. Allegato A).

Articolo 14 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell’espletamento delle proprie funzioni. Il gestore dirige ed è responsabile dell’attività svolta dall’ausiliario e sostiene personalmente i costi del medesimo.
All’ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all’art. 2232 del codice civile.
Il gestore, previa autorizzazione del referente, può avvalersi dell’opera di tecnici e esperti retribuiti.

Articolo 15 – RINUNCIA DELL’INCARICO

Il gestore della crisi non può rinunciare all’incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell’OCC e del referente tramite PEC.
In caso di rinuncia, il referente provvede tempestivamente alla sostituzione del gestore e ne informa il debitore.
Si applica l’art. 11 del presente Regolamento.

Articolo 16 – INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall’incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall’OCC medesimo.
La funzione di gestore è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine o di Consigliere dell’Ordine.
Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente Regolamento:

  • sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
  • non sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile;
  • anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il Codice Etico garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore e agli altri soggetti interessati alla procedura (cfr. Allegato A).
Per ciascun affare per il quale è stato designato, il gestore è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza conforme a quanto previsto nel presente articolo e nel Codice Etico (Allegato A).
Il gestore è tenuto a informare l’OCC delle vicende soggettive che possono rilevare ai fini dello svolgimento dell’incarico e menomare la propria indipendenza.
Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza dall’incarico è dichiarata dal referente entro sette giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Articolo 17 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del d.m. n. 202/2014.
I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.
L’OCC, tramite il gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal d.m. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente Regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall’art. 15, comma 10, della legge n. 3/2012, così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE679/2016 e al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Gli iscritti all’Albo sono tenuti al rispetto dell’obbligo del segreto professionale secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti professionali.

 

Articolo 18 – DETERMINAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DELL’OCC

I compensi corrisposti all’OCC comprendono quelli per il gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l’OCC.
In difetto di accordo con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del d.m. n. 202/2014.
L’acconto potrà essere corrisposto in via facoltativa dal debitore nella misura massima di € 300,00.
All’OCC spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% sull’importo del compenso1. Il compenso è dovuto indipendentemente dall’esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012 e all’OCC spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
E’ fatto divieto al gestore di percepire compensi direttamente dal debitore.
Il gestore maturerà il proprio diritto al compenso da parte dell’OCC esclusivamente nel caso in cui il sovraindebitato abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso, ovvero a parte di esso, in caso di pagamento parziale a favore dell’OCC.
In caso di mancato pagamento del compenso all’OCC da parte del sovraindebitato, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all’OCC da parte del gestore che, pertanto, sin dall’accettazione dell’incarico e del presente Regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell’OCC.

Il rimborso forfettario delle spese generali è fissato dall’art. 14 del d.m. n. 202/2014 in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull’importo del compenso.

A seguito della avvenuta corresponsione da parte del sovraindebitato a favore dell’OCC, lo stesso provvederà a corrisponderne quota parte a favore del gestore nella misura dell’80% o secondo diverse modalità che saranno determinate di comune accordo.
In caso di composizione collegiale dell’organo, il compenso verrà ripartito tra ciascun componente in misura proporzionale all’attività in concreto svolta.
Il rapporto tra l’OCC, il gestore e il sovraindebitato può essere regolato da uno specifico contratto concluso a seguito della presentazione dell’istanza all’ OCC.

 

Articolo 19 – RESPONSABILITÁ

L’ OCC assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell’incarico.
Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell’adempimento della prestazione.



Allegato "A"

Codice etico del gestore

Articolo 1 - Indipendenza

ll gestore della crisi:
- non deve essere legato al debitore e coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza; - deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile;
- non deve, anche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale o con cui ha costituito una STP, aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso, qualora si tratti di ente collettivo.

Per soggetti che hanno interesse nell’operazione si intendono:
- i creditori;
- i soggetti coobbligati con il debitore;
- i soggetti che abbiano prestato, in qualsiasi forma, una garanzia personale o reale a favore del debitore;
- il coniuge, il convivente, i parenti ed affini (in linea retta o collaterale) fino al terzo grado, del debitore persona fisica;
- i soci ed i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nel caso di debitore diverso dalla persona fisica.

Il gestore della crisi ha l’obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.
Il gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 – Imparzialità e neutralità

Il gestore della crisi valuta in modo imparziale i fatti della controversia.
Il gestore della crisi non deve avere interesse diretto o indiretto circa l’esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 3 – Professionalità e competenza

Il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’ordinamento professionale e deve essere in regola con gli obblighi della formazione professionale continua (FPC).
Egli deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.
Prima di accettare la nomina il gestore della crisi deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 4 – Diligenza e operosità

Il gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia dell’incarico assegnatogli.

Articolo 5 – Riservatezza

Il gestore della crisi ha l’obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 6 – Correttezza e lealtà

Il gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.
Egli collabora con il referente con iI quale scambia tempestivamente ogni informazione utile per l’espletamento del proprio incarico.

Articolo 7 - Onorabilità

Il gestore della crisi deve essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
- non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- non essere stati sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge n. 3/2012;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Articolo 8 – Composizione collegiale

In caso di composizione collegiale ciascun componente è tenuto al rispetto del Codice Etico.

Articolo 9 – Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto in ordine alla cancellazione dall’Elenco dei gestori, il gestore della crisi privo dei requisiti o che non ottempera agli obblighi suddetti e a quelli previsti nel Regolamento decade dall’incarico ed è sostituito immediatamente nella procedura a cura del referente dell’OCC il quale tempestivamente provvede a nominare altro professionista in possesso dei requisiti di legge.



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