OCC
VITERBO

COS'E'

I soggetti in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni, possono accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

COSA FA L'O.C.C.

L'O.C.C. è un ente terzo, imparziale e indipendente istituito dal DM 202/2014 al solo scopo di aiutare e sostenere le persone indebitate in tutte le fasi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento: da quella di avvio fino a quella di esecuzione del piano. La competenza territoriale dell'O.C.C. segue quella del circondario del Tribunale di Viterbo.

NORMATIVA

  • DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 (come modificato dal D.L. 30/04/2022, n. 36)
  • DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 2014, n. 202

CHI PUO' RICHIEDERLE

Le procedure riguardano i debitori non soggetti alla liquidazione giudiziale disciplinata dal D.lgs. 14 del 12 gennaio 2019 (piccoli imprenditori, anche collegiali, professionisti, aziende agricole), di seguito chiamati "debitori" e i privati in genere, di seguito chiamati "consumatori". Si ricorda che ai sensi del D.Lgs. 14/2019 sono soggetti a Liquidazione Giudiziale gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, salvo che possano dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti (cioè basta non soddisfare uno dei tre requisiti per essere soggetto a fallimento):

  • avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 (cioè: basta superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);
  • avere realizzato, nei medesimi esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo non superiore ad euro 200.000 (basta superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);
  • avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Viterbo - Cancelleria Fallimentare - Piano Primo
Giudice delegato: dott. Federico Bonato
Informazioni: tel. 0761 - 351976
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:00

COME SI SVOLGE

Innanzi tutto va verificata la fattibilità della proposta. A tale scopo il debitore/consumatore presenta istanza all'Organismo Composizione Crisi da Sovraindebitamento costituito dagli Ordini degli Avvocato e Dottori Commercialisti di Viterbo per la nomina di un Professionista abilitato (Gestore della Crisi) che, esaminata la situazione, esprimerà la propria valutazione sulla fattibilità della proposta.
Si precisa che la presentazione dell'istanza per la nomina del professionista e il conseguente provvedimento non sospendono le esecuzioni in corso.
Ultimata la fase di studio, di ricerche e di incontri con il ricorrente, il gestore della crisi incaricato comunicherà al debitore/consumatore l'esito della verifica.
Qualora la valutazione del professionista sia favorevole, il debitore/consumatore potrà presentare la proposta.


NOTA BENE

Le procedure sono:

  1. L'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore (Art. 67 C.C.I.I.;
  2. Il concordato minore (art. 74 C.C.I.I.)
  3. Liquidazione controllata (art. 268 C.C.I.I.)
  4. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 C.C.I.I.)

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (art. 67 e ss C.C.I.I.)

L'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non comporta necessariamente la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.
La procedura prevede che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale e con rateazioni, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo. Il piano può essere omologato (cioè reso efficace nei confronti dei creditori) sulla sola base della valutazione del Tribunale e ai creditori rimane la possibilità di impugnare l'omologa.
Il debitore deve proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l'eventuale cessione di propri crediti futuri e attraverso la prestazione di garanzie da parte di terzi. Occorre che il debitore dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale e che indichi elementi tali da far ritenere che il piano che egli propone sia realizzabile. Qualora sia necessario a tal fine l'intervento di terzi che offrano garanzie, occorre acquisire il loro consenso scritto con l'indicazione dei redditi o beni che essi mettono a disposizione.
Dopo il deposito della richiesta ha luogo un procedimento inteso a verificare se sussistono le condizioni per l'omologazione (cioè il provvedimento che rende vincolante l'accordo o il piano per tutti i creditori).
L'omologazione comporta la convocazione dei creditori per la loro audizione, ma non per la raccolta di un voto o consenso.
Nel corso della procedura di omologa del "piano" ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza del piano. In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del consumatore.

CONCORDATO MINORE (art. 74 e ss C.C.I.I.)

Il concordato minore è una procedura di che si fonda su una proposta formulata dal debitore (che non può essere un consumatore), la quale viene sottoposta prima all'approvazione dei creditori e, una volta approvata, all'omologazione da parte del Tribunale.
La finalità del concordato minore è quella di consentire il superamento della situazione di sovraindebitamento del debitore, sulla base di una proposta di sistemazione che assicuri i creditori un soddisfacimento non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria. Si tratta quindi di un beneficio concesso al debitore - il quale in questo modo può cercare di evitare la liquidazione controllata o le procedure esecutive individuali - che tuttavia non deve arrecare un pregiudizio ai creditori.

Il procedimento del concordato minore si articola in tre fasi:

  • la proposta formulata dal debitore;
  • l'approvazione da parte dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti;
  • l'intervento del Tribunale, volto a verificare la regolarità nello svolgimento del procedimento ed il rispetto delle norme imperative.


Analogamente al concordato preventivo, sono previste due tipologie di concordato minore:
Il concordato minore in continuità - che costituisce l'ipotesi prelevante e incentivata dal legislatore - il quale prevede la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale del debitore (art. 74, comma 1 del Codice); la continuità può essere diretta, in capo allo stesso debitore, oppure indiretta, attraverso la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di un soggetto diverso dal debitore (per effetto di cessione, usufrutto, affitto o conferimento in azienda);
Il concordato minore liquidatorio, nel quale non è prevista la prosecuzione dell'attività, ma la mera liquidazione dei beni; tale tipo di concordato è tuttavia ammesso solo quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74, comma 2 del Codice), come rimesso al prudente apprezzamento del Tribunale; ciò in quanto, altrimenti, si risolverebbe in un inutile appesantimento di costi e di tempi rispetto all'esecuzione individuale o alla liquidazione controllata, non conseguente pregiudizio per i creditori.

La proposta di concordato minore, dopo il controllo del Tribunale in sede di apertura, è sottoposta ai creditori, che devono decidere se approvarlo o meno. Ai sensi dell'art. 79 del Codice, il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei creditori ammessi al voto. La decisione della maggioranza vincola tutta la massa dei creditori; anche i creditori dissenzienti subiscono gli effetti della decisione maggioritaria e sono vincolati dalla stessa.

La base di calcolo per il raggiungimento dell'accordo è costituita dall'ammontare dei crediti aventi diritto di esprimersi sulla proposta, senza alcun riferimento al dato numerico del numero dei creditori; si tratta quindi di una maggioranza per crediti e non per testi.

Tuttavia, in deroga a tale principio, quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza per crediti, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto (art. 79, comma 1 del Codice). In questo modo, i creditori di minoranza possono influire sul processo deliberativo, in presenza di un unico creditore già in grado di raggiungere la maggioranza assoluta dei voti.

Se i creditori non approvano la proposta di concordato, il procedimento si interrompe e il Tribunale dispone la chiusura della procedura; conseguentemente, vengono meno gli effetti per il debitore e per i creditori derivanti dal decreto di apertura. Il debitore è libero eventualmente di riproporre una nuova domanda, salvo che, su istanza del debitore stesso o di un creditore, venga dichiarata aperta la liquidazione controllata.

Se i creditori approvano la proposta di concordato, la procedura prosegue e si passa all'ultimo controllo del Tribunale in sede di omologazione.

L'omologazione deve essere avviata anche quando tra i creditori ammessi al voto vi sono crediti dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (crediti tributari e previdenziali) e se la mancata adesione (voto contrario) di tali soggetti è stata decisiva ai fini del mancato raggiungimento della maggioranza (c.d. cram dowm fiscale e previdenziale: art. 80, comma 3 del Codice). Si considera decisiva la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria quando, escludendo dal computo dei votanti l'amministrazione, la maggioranza sarebbe stata raggiunta.

Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato abbiano contestato la convenienza della proposta, il Tribunale può omologare il concordato solo se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, cioè alla procedura di liquidazione controllata o alla eventuale esecuzione individuale al di fuori di ogni procedura di sovraindebitamento (articolo 80, comma 3 del Codice).
La valutazione circa la convenienza del concordato deve essere compiuta dal Tribunale anche nel caso di cram dowm fiscale e contributivo, ossia quando sia stata avviata all'omologazione una proposta non approvata per il voto contrario decisivo dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme previdenza o assistenza obbligatorie. In tale ipotesi, il Tribunale, in presenza delle altre condizioni (regolarità, ammissibilità, fattibilità), potrà eventualmente omologare il concordato quando ritenga che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3 del Codice).


Se tutte le verifiche hanno esito positivo, il Tribunale, omologa il concordato con sentenza, ordinando per il provvedimento le idonee forme di pubblicità, e con il medesimo provvedimento dichiara chiusa la procedura (art. 80, comma 1 del Codice). Contro la sentenza di omologa è ammesso reclamo, da proporre in Corte di appello nel termine di trenta giorni.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (art. 268 e ss C.C.I.I.)


La liquidazione controllata è disciplinata dagli art.i 268 e ss del D. Lgs. n. 14/.

Si tratta di una procedura concorsuale, a carattere non negoziale bensì esecutivo - satisfattivo, finalizzata a liquidare (cioè monetizzare) l'intero patrimonio (o meglio i beni pignorabili) del debitore e ad utilizzare il ricavato per soddisfare i creditori, nel rispetto della par condicio creditorum.
La procedura di liquidazione controllata ha una struttura molto simile a quella della liquidazione giudiziale, in questa si basa sull'attività di un organo della procedura al quale è attribuito il potere di disposizione ed amministrazione del patrimonio del debitore, al fine della migliore liquidazione e del successivo riparto tra i creditori. A differenza di quanto avviene nelle altre procedure di sovraindebitamento non vi è una proposta, ma solo una liquidazione di tipo forzato del patrimonio del debitore.

Ai pari della liquidazione giudiziale, la liquidazione controllata costituisce lo strumento residuale per la definizione della crisi da sovraindebitamento, aperto all'iniziativa dei terzi creditori. Pertanto, le condizioni di accesso a tale procedura sono meno stringenti rispetto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore, dato che la liquidazione controllata non costituisce un beneficio per il sovraindebitato, bensì un'opportunità di liquidazione collettiva a favore di tutti i creditori.
In particolare, per accedere alla procedura di liquidazione non è necessario il consenso dei creditori né tantomeno deve ricorrere il requisito della meritevolezza, richiesta invece per l'ottenimento dell'esdebitazione del debitore. L'esclusione della malafede del debitore poggia sull'assunto che lo stato di dissesto, al di là di ogni ragionevole dubbio, sia scaturito da avvenimenti inaspettati e sicuramente non prevedibili all'atto della richiesta del credito.

Sotto il profilo soggettivo, la procedura è accessibile da parte di consumatori (ovvero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del Codice, persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta), e imprenditori, i quali non superino la soglia di fallibilità (ovvero che, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, non superino alcuna delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lett. d), relative all'attivo patrimoniale, ai ricavi e ai debiti), imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.), start-up innovative, o comunque imprenditori che, al momento di presentazione della domanda, non siano assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.


Sotto il profilo oggettivo, per accedere alla procedura in oggetto, il debitore deve trovarsi in stato di insolvenza (cioè non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) o anche solo di crisi, cioè nella situazione in cui l'insolvenza è statisticamente probabile (in quanto manifestata dall'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi), ma non certa.

Anche la liquidazione controllata, come le altre procedure di sovraindebitamento, consente al debitore di potersi liberare dei propri debiti anche se non integralmente pagati, in modo da poter ripartire con una nuova attività al riparo dalle azioni dei creditori anteriori insoddisfatti. La procedura di liquidazione controllata consente, infatti, al debitore di beneficiare, a determinate condizioni, della esdebitazione, che consiste appunto nella liberazione dei debiti e nella inesigibilità del debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito della procedura stessa.
L'esdebitazione opera nei confronti di tutti i creditori anteriori, cioè di tutti i creditori per fatto o causa anteriori rispetto all'apertura della procedura; tuttavia, nei confronti dei creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari rango (art. 278 del Codice).

Ai sensi dell'art. 282 del Codice l'esdebitazione opera di diritto; non è pertanto necessaria una specifica istanza del debitore, in quanto il Tribunale provvede d'ufficio, con decreto, che interviene con il provvedimento di chiusura della procedura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura.

ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE (art. 283 C.C.I.I.)

La procedura consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

L'effetto esdebitativo opera come un vero e proprio beneficio di carattere eccezionale una tantum, direttamente collegato alla sussistenza di due condizioni che potremmo definire imprescindibili:

  • debitore persona fisica meritevole, dove per "meritevolezza" deve intendersi l'assenza, in capo al soggetto interessato, di atti in frode e la totale estraneità dell'elemento soggettivo del dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento;
  • assenza di beni da liquidare.

La particolarità di tale forma di esdebitazione risiede nel fatto che è svincolata dall'apertura di una procedura concorsuale con finalità liquidatorie, nel senso che il debitore presenta tramite l'O.C.C. la domanda al giudice competente, allegando documenti attestanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale.
Il Giudice, valutata la meritevolezza del debitore e l'assenza di atti in frode, nonché la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione (ferma restando la possibilità per i creditori di proporre opposizione).

COSTI

Per l'istanza della nomina del gestore della crisi da presentare all'Organismo, il debitore deve versare un acconto fino ad € 300,00 sul c/c IT71L0893114506000021041272 intestato ad A.CO.A.VIT. Ass. Commercialisti e Avvocati VT



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